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Ordinanza — n. 41280/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of non-prosecution cause due to implicit reasoning on minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41280/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Sacco's appeal inadmissible regarding his claim of a lack of prosecutability cause. The appellant argued the lower court failed to explicitly apply Article 131 bis of the Penal Code, but the court found the reasoning implicit in the assessment of objective gravity and subjective culpability. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide specific factual elements justifying the non-prosecution cause.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis c.p.; Art. 133 c.p.: The court may implicitly apply the cause of non-prosecution for minor offenses by evaluating the objective gravity of the crime and the degree of the accused's culpability, provided the appellant fails to supply specific factual elements supporting the claim.

Parole chiave

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cause of non-prosecution minor offense implicit reasoning procedural inadmissibility penal code article 131 bis falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022
(cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv.
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCO LUIGI nato a TORINO 11 16/12/1997 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; Rilevato che Sacco Luigi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 455, c.p. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., è manifestamente infondato in quanto in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello, per valutare la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133, c.p. (cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420-01);

Orbene, nel caso in esame, la motivazione implicita circa l'assenza della particolare tenuità del fatto si evince facilmente dalla ritenuta gravità del fatto, evidenziata, nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, dalle modalità esecutive della condotta criminosa e dalla capacità a delinquere del prevenuto, desunta dai precedenti penali, di cui uno specifico (cfr., p. 3). Senza tacere, infine, l'assoluta genericità del ricorso, laddove, a fronte dell'indicata motivazione, l'imputato non indica gli elementi di fatto, eventualmente rappresentati al giudice di appello e da quest'ultimo non considerati, che avrebbero giustificato il riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità di cui si discute.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P. Q. M. I Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Rom