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Ordinanza — n. 41279/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against attempted theft conviction due to inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41279/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for attempted aggravated theft, arguing lack of standing to file a complaint and violation of non-prosecution grounds. The court rejected these claims as generic or unsupported by law, noting that the victim's possession of goods grants standing to file a complaint even without legal title.

Regesto Legislator

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Art. 1341 bis c.p.; Art. 509 c.p.: The court establishes that the legal interest protected by theft includes factual possession, granting standing to file a complaint to the holder of such possession regardless of the legality of the title, while generic appeals lacking specific argumentation are inadmissible.

Parole chiave

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attempted theft conviction complaint standing factual possession inadmissible appeal non-prosecution grounds tentato furto furto di lieve entità licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 1341 bis c.p.
Art. 509 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, 40354 del 18/07/2013
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEHANCEANU ALEXANDRU JEAN nato il 24/05/1990 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; Rilevato che Lehanceanu Alexandru Jean ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la mancanza della condizione di procedibilità, lamentando che la querela è stata presentata da un soggetto non legittimato (nella specie, il vice responsabile dell'esercizio commerciale dove si è svolta la condotta illecita), è manifestamente infondato in quanto secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (cfr., ex plurimis, Sez.

U, 40354 del 18/07/2013, Rv. 255975-01. In applicazione del principio ora enunciato la Corte ha riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 1341 bis, c.p., è generico, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. p. 3), con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le articolate censure, ritenere non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d