Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding prescription term calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hu Bao Guo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the prescription period for the crime of recidivism had not expired, but the court found his arguments based on conjectural reasoning were manifestly unfounded. The appellate court had correctly established that the crime occurred nearly contemporaneously with the police control on November 5, 2015, meaning the maximum prescription term expired on November 5, 2024, rendering the appeal's core contention invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded because the appellant incorrectly identifies the time of the crime for prescription calculations, and the appellate court's exhaustive and logically coherent reasoning has already been properly addressed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HU BAO GUO nato il 19/02/1972 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; ì Rilevato che Hu Bao Guo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai delitti di cui agli artt. 482, in relazione all'art. 477, c.p.; 495, c.p.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decorrenza del termine massimo di prescrizione del reato di cui all'art. 482, in relazione all'art. 477, c.p., è manifestamente infondato, in quanto, attraverso motivazioni congetturali, l'imputato individua erroneamente il tempus commissi delicti ai fini del computo del termine prescrizionale, laddove il giudice di appello, con motivazione del tutto esaustiva e dotata di intrinseca coerenza logica„ ha indicato le ragioni per cui la data del commesso reato deve ritenersi pressoché coeva alla data del controllo operato dalla polizia stradale il 5.11.2015, con la conseguenza che, tenuto conto della ritenuta recidiva, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto solo il 5.11.2024 (cfr. p. 3);
Rilevato che l'indicata censura si risolve anche nella semplice reiterazione di quella già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, la stessa considerare non specifica, ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis