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Ordinanza — n. 41276/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to substantiate specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41276/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution based on minor offense status and challenged the severity of the sentence, but these claims were deemed generic and insufficiently argued. The court rejected the appeal because the appellant failed to provide specific legal reasoning or evidence to support their arguments against the lower court's findings.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal must be specific and arguable; generic complaints or mere repetitions of lower court arguments without substantive legal analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds failure to argue procedural costs criminal appeal dichiarazione mendace uso di false generalità credibilità dell'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 c.p.p.
Art. 133 c.p.
277710 -01), è manifestamente infondato in quanto, nel caso in esame l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ai sensi dell'art. 133, c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNESTRI' FABIO nato a REGGIO CALABRIA il 26/04/1982 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;Rilevato che Pennestrì Fabio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo b) per intervenuta prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e vizio di motivazionale in ordine alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p., è generico e manifestamente infondato, in quanto il prevenuto non si confronta con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129, c.p.p., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati specificamente i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di non punibilità, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Rv. 284160), onere, nel caso in esame, non adempiuto dal ricorrente, che si è limitato a dedurre la natura non abituale della condotta incriminata, nulla argomentando sulla particolare tenuità dell'offesa;

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere generico, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi, pertanto, considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 -01), è manifestamente infondato in quanto, nel caso in esame l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, ai sensi dell'art. 133, c.p. (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Cos