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Ordinanza — n. 41275/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for alleging mere alternative reading of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41275/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Arachi Igor inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's sentencing was flawed due to a lack of motivation, but the Court found this claim amounted to an impermissible alternative reading of the evidence. The Court ruled that re-evaluating factual elements belongs to the trial judge, not the Court of Cassation, which only reviews legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; The Court of Cassation cannot perform a reinterpretation of evidence or conduct an alternative reading of the proof compendium, as such operations are extraneous to the jurisdiction of the court of appeal and fall within the exclusive domain of the judge of the merits.

Parole chiave

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Court of Cassation jurisdiction alternative reading of evidence reinterpretation of proof inadmissible appeal judge of merits authority aggravamento della pena gravi addebiti penali furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARACHI IGOR nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 01/12/1978 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; Rilevato che Arachi Igor ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha parzialmente riformato in senso favorevole all'imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 7 e n. 11, 624 bis, c.p.;

Letti i motivi di ricorso e la memoria pervenuta in data 20.5.2024, con cui l'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione, è inammissibile, risolvendosi in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), il quale, nel caso in esame, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 4-7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in R