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Ordinanza — n. 41273/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic re-evaluation of evidence and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41273/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning was insufficient and contradictory regarding the evaluation of trial evidence. The court rejected this, stating that the appeal merely requested a generic re-evaluation of facts, which exceeds the cassation court's role in reviewing legal errors rather than reinterpreting evidence.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 364, c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it merely requests a generic re-evaluation of evidence or reiterates arguments already dismissed in the appellate judgment without providing specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic re-evaluation evidence assessment cassation jurisdiction specific argumentation furto di lieve entità delitto contro i beni danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO ANTONIO nato a NAPOLI il 27/02/1960 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; Rilevato che Di Domenico Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali è inammissibile, risolvendosi in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati ai fini della decisione dal giudice di merito (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), il quale, nel caso in esame, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagine 6 e 7). Rilevato che le indicate censure si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710);

Considerato, inoltre, che i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 11296 del 22/11/2019, Rv. 278923); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos