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Sentenza — n. 41272/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal dismissal due to statute of limitations extinguishing the crime before second instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 41272/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed the appellate court's dismissal of his appeal against the acquittal, arguing the dismissal was improper due to procedural timing. The court found that the statute of limitations for the charged offense expired on April 4, 2024, after the second-instance judgment was pronounced, thereby extinguishing the crime. Consequently, the court annulled the lower decision without remand, ordering a declaration of acquittal based on the extinction of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 129, co. 2 c.p.p.; Art. 157, 160, 161 c.p.: The statute of limitations extinguishing the crime must be declared in the second instance if evident from the record, preventing the prosecution from continuing after the limitation period has passed.

Parole chiave

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statute of limitations extinction of crime acquittal declaration procedural dismissal Cassation review minaccia nel diritto penale principio accusatorio ritardo del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 129, co. 2 c.p.p.
Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co.
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 161 c.p.
art. 129 c.p
Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550
2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv.
Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179
Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv.
Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014
221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv.
Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627
Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv.
Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958
Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.).
Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495
Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI LECCEnel procedimento a carico di: DELL'ANNA MIRKO nato a NARDO' il 30/10/1978 avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; FATTO E DIRITTO 1. Il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce ricorre avverso la sentenza con cui la corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza del tribunale di Lecce con cui Dell'Anna Mirko è stato assolto dal reato di cui all'art. 612, co. 1, c.p.,;

Con il primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente censura la decisione del giudice di merito secondo cui l'inammissibilità dell'appello dipenderebbe dalla mancata prova di acquiescenza del procuratore della Repubblica in relazione al provvedimento di primo grado. In particolare, secondo il ricorrente, l'appello del procuratore generale, proposto prima della scadenza dei termini concessi all'organo di accusa per impugnare, non avrebbe in alcun modo sottratto al pubblico ministero il potere di presentare appello, essendo previsti dalla legge termini di impugnazione diversi per i due organi all'interno dei quali ciascuno di essi può esercitare il proprio potere di impugnazione.

2. In via preliminare va rilevato che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 157, 160 e 161, c.p., il termine di prescrizione dell'unico reato per cui si procede, pur tenendo conto della ritenuta recidiva, risulta perento il 4.4.2024, quindi dopo la pronuncia di secondo grado. Si è verificata, pertanto, una causa di estinzione del reato, che compete al Collegio rilevare, non potendosi considerare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato, essendo incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, Rv. 249428;

Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Rv. 221403; Cass., Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, Rv. 262761). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129, c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'ob .. bligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, co. 2, c.p.p., pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr.

Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, Rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129, co. 2, c.p.p.: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata.

Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.). In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr.

Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che non può ritenersi sussistente nel caso in esame. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, per essere il reato indicato in premessa estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estin