Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic re-evaluation of evidence and lack of specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Felice Colombirino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of provoking hatred against a religious group, arguing violations of law and flaws in reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected these claims as generic re-evaluations of evidence prohibited in a court of appeal and noted they merely repeated arguments already dismissed by the lower court without substantive critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 c.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or reinterpret facts; appeals must contain specific, arguable criticisms of the lower court's reasoning, otherwise they are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBRINO FELICE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 04/07/1962 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; I Rilevato che Colonnbrino Felice ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all' art. 610, c.p.; Considerato che, con un unico motivo di ricorso, l'imputato lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritentà responsabilità del Colonnbrino per il reato di cui all'art. 610, c.p.;
Rilevato che il percorso argomentativo seguito dal ricorrente si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di un' operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099;
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758); Considerato che le indicate censure si risolvono anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così decis