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Ordinanza — n. 41257/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal by non-appealing civil party dismissed for lack of standing and inadmissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because the appellant failed to challenge the acquittal at the first instance. Although recent jurisprudence allows such parties to appeal if they did not renounce their right, they are limited to new legal issues arising after the second instance. The court rejected the appeal as the cited grounds did not fall within these narrow exceptions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 82 c.p.p.: The civil party is not entitled to file a cassation appeal against a second-instance acquittal confirming a first-instance acquittal unless they challenged the first-instance decision or raise new legal issues arising after the second instance.

Parole chiave

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civil party standing acquittal appeal lack of legitimacy ius superveniens cassation inadmissibility inchiesta per falsità atti false dichiarazioni messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 2621 cod. civ.
-) dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; Rilevato che Mattii Stefano, parte civile costituita nel procedimento a carico di Mattii Alessandro, per il reato di cui all'art. 2621 cod.
Art. 82 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 2621 cod. civ
-) dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; Rilevato che Mattii Stefano, parte civile costituita nel procedimento a carico di Mattii Alessandro, per il reato di cui all'art. 2621 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017
Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015
271926; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv.
Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020
Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020, Rv.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MATTII STEFANO nato a MONTEGIORGIO il 19/06/1958 nel procedimento a carico di: MATTII ALESSANDRO nato a PERUGIA il 03/12/1973 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAi. -) dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; Rilevato che Mattii Stefano, parte civile costituita nel procedimento a carico di Mattii Alessandro, per il reato di cui all'art. 2621 cod. civ., ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice di primo grado;

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto proposto da un soggetto non legittimato. Invero, come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza dì legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se, come nel Caso in esame, la parte civile non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dal giudice di appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 315 del 14/11/2017, Rv. 271926; Sez. 6, n. 35678 del 07/07/2015, Rv. 265003).

Vero è che secondo un più recente arresto la parte civile non appellante avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, che non abbia rinunciato all'impugnazione né revocato la propria costituzione nei termini previsti dall'art. 82, c.p.p., è legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia confermato l'assoluzione, ma può dedurre soltanto questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo o di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento, anche in conseguenza di un intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (cfr.

Sez. 3, n. 16492 del 27/11/2020, Rv. 281779-01) Anche in questa prospettiva, tuttavia, il ricorso della parte civile è inammissibile, posto che le censure articolate dal ricorrente non rientrano in alcuna delle menzionate categorie. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricomentq,a1 Ragazento delle spese _ processuali e della somma di euro tftylla in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento A. /L A.A / delle spese processuali e al versamento della somma ditr2glyrt1a euro in favore della cassa delle ammende. Così d