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Ordinanza — n. 41253/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against defamation conviction for rearguing facts and misusing reasonable doubt principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41253/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly integrated elements of the aggravated defamation crime and failed to prove the direct harm of the statements, claiming they were merely informational. The court rejected these arguments as generic reiterations of previously dismissed points and an impermissible re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 175 c.p.; Art. 360 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely reargue facts or misapply the reasonable doubt principle without providing specific, new legal arguments distinct from those already rejected by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defamation aggravated crime reasonable doubt principle reiteration of arguments evidence revaluation prohibition court costs and fine legality review scope diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 175 c.p.
Art. 360 c.p.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019
Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289
Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012
273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv.
Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLANDO RANDONE MAURO nato a TARANTO il 11/09/1976 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; é Rilevato che Bellando Randone Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che, concedendo in suo favore il beneficio di cui all'art. 175, c.p., ha parzialmente modificato in tale senso la pronunzia di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il delitto di diffamazione aggravata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in ordine alla ritenuta integrazione degli elementi costitutivi del reato in questione e il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione contestando il mancato raggiungimento della prova della diretta attitudine lesiva delle affermazioni rese, dovendosi le stesse considerare, secondo la difesa, animate da mera finalità informativa, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01), Rilevato, inoltre, che i motivi di ricorso si risolvono in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758), senza tacere l'assoluta genericità della lamentata violazione del principio del ragionevole dubbio articolata nel terzo motivo di ricorso; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d