Italian Court dismisses appeal against murder conviction for manifestly inadmissible grounds regarding motivation and evidence re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bah Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his murder conviction based on alleged illogical reasoning in the lower court's decision and a request to re-evaluate the evidence. The court rejected these arguments, stating that the Supreme Court cannot re-examine the logic of the motivation or reinterpret facts, as this belongs exclusively to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the logical coherence of the lower court's motivation or re-evaluate evidence, limiting its role to verifying the existence of a logical argumentative structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAH MOHAMED nato il 27/11/1999 avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; Rilevato che Bah Mohamed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in relazione del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 5 e 624 bis, commi 1 e 2, c.p., con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;
Considerato che con il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), c.p.p., in relazione alla manifesta illogicità della motivazione e alla sua contraddittorietà con il verbale delle dichiarazioni testimoniali è manifestamente infondato, poiché, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (cfr.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074); Considerato che il secondo motivo di ricorso si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede di legittimità, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217;
Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss.); /t è Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Cos