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Ordinanza — n. 41098/2024 — snpen Generato dall'IA

Civil claims dismissed as tacit withdrawal of civil party status does not apply when written requests were verbally recorded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41098/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible against a preliminary judgment in an abbreviated criminal trial. The appellant argued that civil provisions were invalid because she failed to submit written conclusions, claiming this constituted a tacit withdrawal of her status as a civil party. The court rejected this argument, noting that her verbal requests for damages and cost reimbursement, recorded at the time of her initial appearance, satisfied the legal requirements for maintaining her civil standing.

Regesto Legislator

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Art. 523, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 153 disp. att. cod. proc. pen.: The failure to submit written conclusions does not constitute a tacit withdrawal of civil party status if the party's requests for damages or costs were verbally recorded at the time of their initial appearance.

Parole chiave

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tacit withdrawal of civil party written conclusions requirement verbal recording of requests abbreviated criminal trial civil party status maintenance modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 523, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
267385 - 01); - la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (tra le tante Sez.
art. 153 disp. att. cod. proc. pen
267385 - 01); - la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi
Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi
Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv.
Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli
267769 - 01; Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli, Rv.
Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmieri
(tra le tante Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmieri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCAFORTE ANTONINA nato a TRAPANI il 19/08/1970 avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Roccaforte Antonina ricorre avverso la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato di condanna alla pena di euro 660 di ammenda; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta le statuizioni civili disposte nonostante la revoca tacita della costituzione in ragione della mancata presentazione di conclusioni scritte e di nota spese, è manifestamente infondato alla luce dei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: - la mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della costituzione di parte civile allorché, come nella specie, quest'ultima si richiami alle conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla rifusione delle spese (Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773 - 01;

Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769 - 01; Sez. 5, n. 29675 del 02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385 - 01); - la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. (tra le tante Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmieri, Rv. 283379 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec