Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding witness testimony evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Denocenti's appeal against the Ancona Court of Appeal's conviction for Article 612 of the Penal Code inadmissible. Denocenti argued that the lower court violated procedural rules by failing to evaluate the exculpatory statements of two witnesses. The court rejected this claim, ruling that the cited procedural articles were irrelevant and that the appellate court had already assessed the witnesses' declarations as non-probative.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of procedural norms is manifestly unfounded because the norms are not pertinent to the facts or the lower court has already evaluated the contested evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENOCENTI GIOVANNI nato a CITTA' DI CASTELLO il 27/01/1955 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Denocenti Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. pen. per la mancata valutazione delle dichiarazioni rese da due testimoni "a discarico", è manifestamente infondato in quanto: - le norme processuali asseritamente violate non sono pertinenti a quanto denunciato; - in ogni caso le dichiarazioni indicate sono state valutate dalla Corte di appello e ritenute non probanti (cfr. pag. 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23