Cassation court dismisses appeal as generic, citing lack of argumentative comparison with sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Bonti Simone inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that reclassified fraudulently bankrupt conduct under Article 217 of the Bankruptcy Law, arguing the sentence was excessive. The court rejected this claim as generic, noting the appeal lacked specific argumentative comparison with the sentencing criteria established in Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 217 L.F.: An appeal claiming excessive sentencing is inadmissible if it consists merely of generic assertions without specific argumentative comparison to the reasons and criteria underlying the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONTI SIMONE (CUI 05RZSMH) nato a ROMA il 20/06/1990 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Bonti Simone ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza del primo grado, ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come bancarotta fraudolenta, ai sensi dell'art. 217 L.F. rideterminando, conseguentemente, la pena;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna (che fa leva sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. valorizzando in particolare l'entità del debito maturato dalla società); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23