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Ordinanza — n. 41087/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as time-barred, ruling trial sentence deadlines exclude holiday suspensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to procedural timeliness violations. The appellant argued that holiday suspensions extended the deadline for submitting the trial judgment's reasoning, but the court found the 90-day period expired on September 17, 2023, while the reasoning was filed on September 13. Consequently, the appeal filed on December 2, 2023, exceeded the statutory 45-day limit plus 15 days for absent defendants, triggering inadmissibility under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: The deadlines for drafting and depositing a judgment are not subject to holiday suspensions, and appeals filed after the expiration of the statutory period are inadmissible.

Parole chiave

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procedural timeliness holiday suspension judgment reasoning appeal deadline inadmissibility Code of Criminal Procedure absent defendant ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
270586) - è spirato il 17 settembre 2023, la motivazione è stata depositata tempestivamente il precedente 13 settembre; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett.
Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.) cui si aggiungono quindici giorni per l'imputato giudicato in assenza, è decorso il 16 novembre 2023; - l'appello è stato presentato soltanto il 2 dicembre 2023; - opera, pertanto, la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo
205335; Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv.
Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUINI UGO nato a ROMA il 21/06/1963 avverso l'ordinanza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Luini Ugo ricorre avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto dallo stesso avverso la sentenza di condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 217, comma 2, L.F.; Ritenuto che il ricorso — che deduce la tempestività dell'atto di appello alla luce della disciplina sulla sospensione feriale— è manifestamente in quanto: - la sentenza di primo grado è stata deliberata il 19 giugno 2023, all'esito di un processo svoltosi in assenza dell'imputato; il Tribunale si è assegnato il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione; tale termine - che secondo ius receptum non soggiace alla sospensione feriale (cfr. per tutte Sez.

U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586) - è spirato il 17 settembre 2023, la motivazione è stata depositata tempestivamente il precedente 13 settembre; - il termine per l'impugnazione, pari a quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) cui si aggiungono quindici giorni per l'imputato giudicato in assenza, è decorso il 16 novembre 2023; - l'appello è stato presentato soltanto il 2 dicembre 2023; - opera, pertanto, la causa di inammissibilità di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. correttamente rilevata e dichiarata dalla Corte di appello con l'ordinanza impugnata;

Considerato che i rilievi difensivi a sostegno della tempestività del ricorso sono palesemente destituiti di fondamento, in quanto: - come già anticipato, il collegio aderisce al principio, da anni consolidato nella giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale (per tutte Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335; Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); - il principio di diritto in parola è stato sancito dalle Sezioni Unite da oltre sei anni prima rispetto alla proposizione dell'atto di appello in esame e, da allora, non ha mai conosciuto statuizioni difformi;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende