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Ordinanza — n. 41082/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41082/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPESI ROBERTO nato a PALERMO il 27/02/1959 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Campesi Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 e 61 n.2 cod. pen. (capo B) e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 110 e 610 cod. pen. (capo A) per difetto di querela, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 41082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 494 e 61 n.2 cod. pen. (capo B) e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 110 e 610 cod. pen. (capo A) per difetto di querela, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Parole chiave

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abuso di un impianto per l'elaborazione di dati risarcimento per atto illecito false indicazioni su attività commerciali difesa contro le pratiche commerciali illecite ricorso per inadempienza violazione del segreto professionale
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPESI ROBERTO nato a PALERMO il 27/02/1959 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Campesi Roberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 e 61 n.2 cod. pen. (capo B) e ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 110 e 610 cod. pen. (capo A) per difetto di querela, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione del materiale probatorio, è inammissibile in quanto prospetta generiche deduzioni in fatto che devolvono al giudice di legittimità una inammissibile rilettura delle fonti di prova; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/10