Cassation appeal dismissed as late; filing deadline expired before new procedural rules applied retroactively.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline had expired. The appellant argued that a new provision extending time limits should apply retroactively to this case, but the court found this provision only covered judgments issued after December 30, 2022. Consequently, the court ruled that the original 45-day period had passed and the appeal was untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. c; Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.: The extension of time limits for filing appeals applies only to judgments rendered after the specified date; appeals filed before that date remain subject to the original time limits and are inadmissible if late.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCULELLI LUCA nato a ROMA il 26/08/1965 avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdat-e-a~-e-1+~ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Cucculelli Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per reati fallimentari; Ritenuto che il ricorso è tardivo, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 dicembre 2022, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 20 febbraio 2023, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso il 6 aprile 2023; - non torna applicabile ratione temporis l'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. che riguarda soltanto le impugnazioni avverso le sentenze pronunciate dal 30 dicembre 2022; - il ricorso per cassazione è stato presentato soltanto il 13 aprile 2023;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. peri. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso