Cassation appeal dismissed for challenging factual findings and lack of intent without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Oddi Terence inadmissible, confirming his conviction for crimes under Articles 582 and 61 of the Penal Code. The appellant argued there was insufficient evidence linking the injuries to him or proving intent, but the court rejected this as an attempt to re-evaluate factual findings. The court ruled that such factual reassessment is exclusively the province of the trial judge, not the cassation court, leading to the dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or intent; appeals challenging evidence sufficiency or lack of intent are inadmissible as they require a new assessment of facts reserved to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ODDI TERENCE nato a NARNI il 26/01/1991 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Oddi Terence ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582 e 61 n.1 cod. pen. (capo A) e 582-583, 61 n. 1 cod. pen. (capo B); Ritenuto che l'unico motivo, che contesta l'assenza di prova circa la riconducibilità all'imputato delle lesioni in contestazione o comunque l'assenza di dolo, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, mentre esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il