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Ordinanza — n. 41075/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming sentencing error due to excluded premeditation aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Novielli Daniele inadmissible regarding his conviction for crimes under Articles 582-585 and 416 bis.1 of the Penal Code. The appellant argued that the second-instance judge erred in sentencing by failing to reduce the penalty further after excluding the aggravating circumstance of premeditation. The court rejected this claim, ruling that the penalty reduction already applied corresponded exactly to the value of the excluded aggravating factor, rendering the complaint without merit.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.; The appeal alleging incorrect sentencing quantification due to the exclusion of an aggravating circumstance is inadmissible when the second-instance penalty reduction precisely matches the quantum of the excluded aggravation.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Sentencing Quantification Aggravating Circumstance Premeditation Exclusion Second Instance Review Penal Code Provisions violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOVIELLI DANIELE nato a BARI il 04/01/1993 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Novielli Daniele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 582-585, 416 bis.1 cod. pen. (capo 1) e artt. 2, 4 e 7 della L. 895 del 1967 (capo 2), ma ha escluso l'aggravante della premeditazione, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b cod. proc. pen., la non corretta quantificazione del trattamento sanzionatorio stante l'intervenuta esclusione dell'aggravante della premeditazione— è manifestamente infondato in quanto: - il giudice di secondo grado ha ridotto la pena in misura corrispondente al quantum di pena applicata in primo grado quale aumento per l'aggravante esclusa; - non è dato comprendere in virtù di quale disposizione, in tesi violata, l'esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto comportare anche una ulteriore diminuzione della pena base;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso