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Sentenza — n. 41074/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41074/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Fratini Emilio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Il ricorrente ha allegato al ricorso i verbali di remissione di querela da parte della persona offesa (stazione CC di Orvieto del 12 aprile 2024) e di relativa accettazione da parte dell'imputato (Stazione CC di Monteleone di Orvieto del 1 aprile 2024).

Regesto Legislator

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art. 582 cod. pen, art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41074/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 582 cod. pen. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Il ricorrente ha allegato al ricorso i verbali di remissione di querela da parte della persona offesa (stazione CC di Orvieto del 12 aprile 2024) e di relativa accettazione da parte dell'imputato (Stazione CC di Monteleone di Orvieto del 1 aprile 2024).

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati lesione al piede perseguimento penale per diffamazione calciatore professionista infrazione privilegiata abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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art. 582 cod. pen
Fratini Emilio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRATINI EMILIO nato a ORVIETO il 31/10/1953 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fratini Emilio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 cod. pen.

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Il ricorrente ha allegato al ricorso i verbali di remissione di querela da parte della persona offesa (stazione CC di Orvieto del 12 aprile 2024) e di relativa accettazione da parte dell'imputato (Stazione CC di Monteleone di Orvieto del 1 aprile 2024).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso