Ordinanza — n. 41071/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE FELICETTA nato a TRINITAPOLI il 26/04/1970 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Iodice Felicetta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato dato che la sentenza impugnata è dotata di congruo apparato argomentativo non scalfito dai rilievi, di natura meramente fattuale, esposti in ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 614 cod. pen, art. 131 - bis cod. pen; Ordinanza — n. 41071/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 614 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato dato che la sentenza impugnata è dotata di congruo apparato argomentativo non scalfito dai rilievi, di natura meramente fattuale, esposti in ricorso;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IODICE FELICETTA nato a TRINITAPOLI il 26/04/1970 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Iodice Felicetta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'apparenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata, è manifestamente infondato dato che la sentenza impugnata è dotata di congruo apparato argomentativo non scalfito dai rilievi, di natura meramente fattuale, esposti in ricorso;
Rilevato che il secondo motivo, che contesta l'esclusone della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, come già rilevato dalla Corte distrettuale, l'istituto in esame non può essere applicato in quanto il comportamento tenuto dall'imputata è abituale avendo la stessa commesso plurimi reati della medesima indole (il casellario giudiziale annovera vari precedenti per furto); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i