Civil appeal dismissed as inadmissible because Cassation cannot re-evaluate facts or evidence from lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal by Ladisa Nicola against the acquittal of Luciano Pascazio inadmissible. The appellant argued for liability regarding the crime of private violence, but the court ruled that assessing factual evidence and re-evaluating the trial record is exclusively the province of the lower court of first instance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or facts established by the court of first instance, and appeals based on a mere disagreement with the factual assessment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LADISA NICOLA nato a BARI il 11/06/1950 nel procedimento a carico di: PASCAZIO LUCIANO nato a MODUGNO il 22/10/1940 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; ;99 Rilevato che la parte civile Ladisa Nicola ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza di assoluzione resa nei confronti dell'imputato Pascazio Luciano per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 610, 594, comma primo e comma quarto, cod. pen., commessi il 4 ottobre 2012;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili in ordine al delitto di violenza privata, sono inammissibili in quanto demandano alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio; mentre la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che: il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria con la quale chiede alla Corte di cassazione di "assolvere Pascazio Luciano dalle imputazioni ascrittegli, così confermando interamente la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, condannando il ricorrente, Nicola Ladisa, al pagamento delle ulteriori spese di questo grado di giudizio"; che nulla può liquidarsi per le spese sostenute dall'imputato nel presente giudizio dato che l'attività difensiva è consistita nella formulazione di richieste non pertinenti rispetto al giudizio di legittimità (la Corte di cassazione non assolve l'imputato, né conferma la sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese in favore dell'imputato. C