Italian court dismisses appeal against accessory sentence duration as it was part of a settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible without formalities because the sole ground contested the duration of accessory penalties based on a Constitutional Court ruling. The appellant argued the five-year sentence violated the 2018 precedent, but the court noted the duration was already agreed upon in the settlement of May 15, 2024. Consequently, the court ruled the claim illegal under the chosen definition mode and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal challenging the duration of accessory penalties is inadmissible when such duration was already the subject of a settlement agreement and does not violate the cited Constitutional Court ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANGELLOTTO SALVATORE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 13/08/1969 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLId-tc avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Langellotto Salvatore ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Napoli in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine al reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che l'unico motivo proposto — che contesta la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 — non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, considerato che anche la durata (in anni cinque) delle ridette pene accessorie ha formato oggetto di accordo (cfr. verbale del 15 maggio 2024) e non è illegale perché ricompresa nella cornice normativa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il