Ordinanza — n. 41066/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO GIOVANNI nato a GIFFONI VALLE PIANA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Martino Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO GIOVANNI nato a GIFFONI VALLE PIANA il 18/04/1980 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Martino Giovanni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità;
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2