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Ordinanza — n. 41063/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic lack of motivation and failure to specify concrete mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Vincenzo De Rosa's appeal against the Second Instance Court of Naples inadmissible. The appellant argued for a lack of motivation regarding responsibility and requested statutory mitigating circumstances under Articles 62 and 62 bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were too generic, lacking specific factual comparisons or concrete elements required to justify the requested relief.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is intrinsically generic, consisting merely of assertions without argumentative comparison with the grounds of the conviction, or if it requests mitigating circumstances without specifying the concrete and relevant elements upon which they would be based.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic lack of motivation mitigating circumstances concrete elements requirement criminal procedure law eccesso di legittima difesa violenza domestica aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 582-583 cod. pen.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA VINCENZO nato a CERRETO SANNITA il 17/08/1993 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato De Rosa Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 582-583 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'inesistenza della motivazione in punto di responsabilità, è intrinsecamente generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;

Ritenuto che analogo vizio presenta il secondo motivo di ricorso, che invoca le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 62 bis cod. pen, poiché si limita a richiederne il riconoscimento senza specificare in forza di quali elementi concreti e rilevanti, in tesi pretermessi, dette attenuanti sarebbero concedibili (si veda pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il