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Ordinanza — n. 41059/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as motivation defect claims are barred for peace court appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41059/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground was a defect in the lower court's reasoning. The appellant argued this violated procedural rights, but the court noted that such claims are explicitly prohibited by law for appeals against judgments from the peace court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: A cassation appeal against a peace court judgment cannot be based on a defect in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility peace court judgments defect in reasoning procedural bar court costs and fine motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 274/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio
274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCARELLI MASSIMILIANO nato a TORINO il 17/09/1971 avverso la sentenza del 29/02/2024 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; A Rilevato che l'imputato Ceccarelli Massimiliano ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.612 cod. pen., riducendo però la pena inflitta in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2