Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel signature post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant without the required signature of a registered defense counsel. Following the 2017 legislative reform, appeals must be signed by lawyers to comply with procedural mandates, and the appellant failed to adhere to this rule. Consequently, the court rejected the petition and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the appellant after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a defense counsel registered with the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANUCCI ANTIMO nato a SANT'ANTIMO il 15/12/1961 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVAN BATTISTA TONA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Antimo Ranucci il 7 giugno 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto e correttamente riqualificata quale reclamo ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10