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Ordinanza — n. 41054/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to alleged legal qualification error not meeting the manifest error threshold under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41054/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial judge failed to recognize a mitigating circumstance, which allegedly led to an erroneous legal qualification of the offense. The Court held that such an error must be manifest and immediately evident from the indictment and sentencing summary to qualify under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Since the alleged error concerned a non-negotiated mitigating circumstance rather than a clear contradiction in the legal characterization of the facts, the appeal was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In appeals against sentencing by agreement, an alleged error in the legal qualification of the facts is admissible only if it constitutes a manifest error, meaning the qualification is clearly eccentric and immediately evident without room for opinion relative to the original charge.

Parole chiave

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sentencing by agreement manifest error threshold legal qualification error inadmissibility of appeal mitigating circumstance condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod.
Art. 114, cod. pen.
nei confronti di Ljubomir cinrd~ nella parte in cui avrebbe omesso di riconoscere in favore dell'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art.
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Trieste, 1.0.1' 'V i C_.
art. 114 cod. pen
nei confronti di Ljubomir cinrd~ nella parte in cui avrebbe omesso di riconoscere in favore dell'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ciò che avrebbe inciso sulla corretta qualificazione giuridica del fatto; ricordato che la novella di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti
Sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari
281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri
Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILOVANOVIC LJUBOMIR (CUI 0605FB3) nato il 11/12/1986 avverso la sentenza del 18/04/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il ricorso attinge la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., emessa dal Tribunale di Trieste, 1.0.1' 'V i C_. nei confronti di Ljubomir cinrd~ nella parte in cui avrebbe omesso di riconoscere in favore dell'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., ciò che avrebbe inciso sulla corretta qualificazione giuridica del fatto; ricordato che la novella di cui all'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, nell'introdurre il comma 2-bis all'art. 448, cod. proc. pen., ha limitato la proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); considerato che - pur ribadendosi che, in tema di c.d. patteggiamento, il giudice ha l'obbligo di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dando conto, seppure nella maniera succinta tipica del rito, del percorso motivazionale seguito, soprattutto nel caso in cui, in sede di accordo delle parti, sia stata data al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella formante oggetto dell'imputazione in origine contestata (Sez. 3, n. 4453 del 14/1/2021, El Kholti, Rv. 280373) - deve altresì rilevarsi che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal Eid Sayed Ahmed Ahmed, Rv. 283023;

Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/1/2020, Cari, Rv. 279842, in cui, nell'affermare tale principio, si è riconosciuta l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione, precisando la Corte, in motivazione, che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso;

Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Maugeri, Rv. 272619); ritenuto che, nel caso di specie, la denunciata erronea qualificazione giudica del fatto, vizio che consentirebbe a mente dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc.pen. l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, è meramente asserita, essendo in effetti argomentata sotto il profilo della mancata applicazione di un'attenuante che non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti; ritenuto che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2024 Il Consigliere