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Ordinanza — n. 41052/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding insolvency condition in probation conversion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41052/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground raised was not permitted under the law. The appellant argued the probation order lacked proper motivation regarding his insolvency, but the court found this was merely a request to reinterpret existing financial facts without new evidence. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: An appeal against a probation conversion order must be based on specific legal grounds; mere requests to re-evaluate established financial facts without new evidence or legal error constitute inadmissible grounds.

Parole chiave

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probation conversion insolvency condition cassation inadmissibility financial solvency guardia di finanza court costs procedural defect prova dell'indigenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILEO DOMENICO nato a VIBO VALENTIA il 24/09/1977 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Domenico Dileo ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha confermato la conversione nei suoi riguardi della pena pecuniaria nella libertà controllata e, con un unico motivo di ricorso, deduce che l'ordinanza difetterebbe di idonea motivazione in punto di condizione d'insolvibilità del condannato; ritenuto che si tratta di motivo non consentito, poiché tutte le censure sono interamente versate in fatto e volte a sollecitare una diversa lettura delle risultanze poste a fondamento del provvedimento al fine di ottenere una diversa valutazione sulla possibilità di adempiere da parte del condannato; considerato che la condizione d'insolvibilità è stata inferita dal Magistrato di sorveglianza da analitici accertamenti da parte della Guardia di Finanza svolti sulla posizione reddituale e patrimoniale di Dileo, in alcun modo avversati dal ricorrente; ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside