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Ordinanza — n. 41051/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court's rejection of probation due to factual preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had rejected a request for probation based on the appellant's impulsive behavior and lack of critical reflection on his sentence, despite his pending cases. The Supreme Court ruled that the appellant's complaint regarding insufficient evidence was precluded in a legitimacy review, as the lower court had already evaluated the factual circumstances in detail.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a surveillance court order rejecting probation is inadmissible if the appellant merely complains about the lack of specific evidence without challenging the factual evaluation already made by the lower court.

Parole chiave

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probation appeal surveillance court factual preclusion legitimacy review court costs criminal procedure probation rejection attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAMONTE VALENTINO nato a CATANZARO il 14/02/1979 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 9 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o in subordine della detenzione domiciliare, avanzata da Valentino Biamonte; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia motivato genericamente il rigetto valorizzando in negativo il carattere impulsivo e le sue critiche al sistema giudiziario; Ritenuto che l'ordinanza in realtà prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito l'incidenza dei suoi carichi pendenti e delle condanne, alcuni dei quali della medesima indole e consumati sino al 2022, sul comportamento tenuto nel quinquennio, nonché sulla sua concreta adesione al percorso rieducativo; il Tribunale di sorveglianza non segnala dati di carattere od opinioni del condannato, ma comportamenti che evidenziano come egli non abbia tratto dalla condanna in via espiazione motivo di revisione critica, ma anzi assume un atteggiamento che viene ritenuto incompatibile con l'affidamento necessario a giustificare la concessione della misura alternativa richiesta; che la motivazione ha sottolineato come depone in senso contrario alle prospettazioni del ricorrente l'assoluta incertezza sugli elementi di riscontro riguardo l'effettivo funzionamento dell'impresa agricola di cui egli ha documentato l'avvenuta iscrizione al registro delle imprese ma della quale le informazioni della Questura smentiscono l'operatività; e il ricorrente si limita a lamentare che non è comprensibili quali altre prove egli avrebbe dovuto addurre; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024