Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing by an unqualified defense lawyer under Art. 613 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed by a defense lawyer not registered in the special registry required by Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a change in the execution location of her special domiciliary detention, but the filing agent lacked the mandatory qualification. The court upheld the statutory requirement for specialized representation in cassation appeals, citing prior precedent that such technical representation does not infringe on constitutional defense rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by lawyers registered in the special registry; failure to comply renders the appeal inadmissible without violating constitutional defense guarantees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODESTO ANNA nata a BITONTO il 12/01/1978 avverso il decreto del 14/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorso - così qualificato il reclamo originariamente presentato da Anna Modesto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce di rigetto dell'istanza di variazione del luogo di espiazione della misura alternativa della detenzione domiciliare speciale - è stato presentato da difensore non legittimato, perché non iscritto all'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria; rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, con la conseguenza che il ricorso sottoscritto da difensore non abilitato è inammissibile; considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, chiarendo che rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale pronuncia che può essere svolta senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro tremila. 2 i/
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore