Cassation court dismisses appeal against parole tribunal rejection of early release due to contraband possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the parole tribunal's rejection of Sebastiano Malavenda's request for early release. The tribunal found that receiving a package containing hashish from a family member demonstrated a lack of adherence to the re-education program and constituted a serious breach. Consequently, the court affirmed the lower court's correct evaluation of the inmate's behavior and the absence of exceptional circumstances warranting leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal against a parole tribunal's rejection of early release is inadmissible when the tribunal's assessment of the inmate's conduct, such as possession of contraband, is reasoned and consistent with the re-education objectives.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALAVENDA SEBASTIANO nato a REGGIO CALABRIA il 23/07/1985 avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 4 aprile 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di liberazione anticipata presentata da Sebastiano Malavenda per il periodo espiato dal 04/10/2020 al 04/10/2022; Ritenuto che l'ordinanza impugnata valutava le risultanze processuali in termini congrui, evidenziando che il ricorrente Si era fatto recapitare N 22/03/2023 da un familiare un pacco postale nel quale venivano rinvenuti vari panetti del peso tra 20,92 grammi e 61,23 grammi, contenenti hashish, destinata pertanto ad essere consumata all'interno dell'istituto, fatto che veniva motivatamente apprezzato come grave e che segnalava la mancata adesione al programma rieducativo; che la valutazione appare corretta alla luce anche della valutazione di altre risultanze a suo carico e della valenza recessiva di quelle che attestano comportamenti nella norma e di partecipazione alle attività trattamentali; che sono insussistenti le denunciate omissioni nella motivazione riguardo alla natura del comportamento sanzionato visto che il Tribunale di sorveglianza di Roma ne ha apprezzato l'incompatibilità con il percorso di rieducazione e ne ha escluso - in ragione di dati specificamente evidenziati - l'eccezionalità.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos' OSO il 10 ottobre 2024 ler estensore II F0 sident 7 NOV 2