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Ordinanza — n. 41047/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation denial due to preclusive nature of supervision trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41047/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Cionti's appeal inadmissible against the Palermo supervision tribunal's refusal to grant probation. The lower court had already thoroughly evaluated Cionti's criminal record and pending cases, concluding that further social observation was necessary before granting benefits previously denied. Since the supervision trial is the final fact-finding stage, the Court ruled that re-evaluating these circumstances is precluded at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal against a supervision tribunal's decision denying probation is inadmissible because the supervision trial constitutes the exclusive instance for assessing the factual circumstances of the convicted person.

Parole chiave

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supervision trial probation denial criminal appeal factual preclusion Cassation inadmissibility esenzione dalla pena proroga della carcerazione espulsione abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIONTI GIOVANNI nato a PALERMO il 08/06/1987 avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 17 aprile 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale o in subordine della detenzione domiciliare, avanzata da Giovanni Cionti; Rilevato che con unico motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza abbia travisato le prove a sua discolpa e abbia omesso di rispondere alle specifiche censure avanzate dalla difesa; Ritenuto che l'ordinanza in realtà prende in considerazione l'intero vissuto del condannato e valuta nel merito l'incidenza dei fatti oggetto dei suoi numerosi carichi pendenti e delle sue condanne, molti dei quali della medesima indole e consumati sino al 2021, sulla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti nell'osservazione del condannato, al quale già erano stati negati in precedenza più gradati benefici, la cui concessione era stata ritenuta prematura fino ad appena un mese prima; che pertanto il ricorso mira ad una rivalutazione delle circostanze di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così ciso il 10 ottobre 2024 Il ns" liere estensore I Preside te ncenzo iani