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Ordinanza — n. 41046/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because restorative justice programs are non-justiciable administrative acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that requests for admission to restorative justice programs are non-justiciable administrative acts. The appellant argued for procedural review, but the court cited prior precedent establishing that such programs lack a specific regime for appeals. Consequently, the court found no legal ground to intervene, dismissing the claim and ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 129-bis c.p.p.; Art. 419, comma 3-bis c.p.p.: The Court holds that decisions regarding admission to restorative justice programs are non-justiciable administrative acts, lacking any specific appeal regime, and thus cannot be challenged via cassation.

Parole chiave

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restorative justice non-justiciable acts cassation inadmissibility procedural discretion administrative nature

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129-bis c.p.p.
Considerato che Giuseppe Bellocco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la sua richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa ai ensi dell'art. 129-bis cod.
Art. 419, comma 3-bis c.p.p.
o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3- bis, cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 129-bis cod. proc. pen
Considerato che Giuseppe Bellocco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la sua richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa ai ensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023
; considerato che questa Corte si è già condivisibilmente espressa in ordine alla natura non giurisdizionale e, conseguentemente, non impugnabile del provvedimento di cui si tratta (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, 2024, Baldo, Rv.
Sez. 6, n. 25367 de4 09/05/2023
Considerato, ancora, che - sia pure sotto altro profilo - questa Corte (Sez. 6, n. 25367 de4 09/05/2023, I., Rv.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOCCO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 11/09/1987 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Giuseppe Bellocco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la sua richiesta di ammissione ad un programma di giustizia riparativa ai ensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen. ; considerato che questa Corte si è già condivisibilmente espressa in ordine alla natura non giurisdizionale e, conseguentemente, non impugnabile del provvedimento di cui si tratta (Sez. 2, n. 6595 del 12/12/2023, 2024, Baldo, Rv. 285930), precisando che l'assenza di un regime impugnatorio ad hoc non costituisce una lacuna normativa, bensì una precisa scelta legislativa ricollegata alla natura speciale e non giurisdizionale del nuovo istituto;

Considerato, ancora, che - sia pure sotto altro profilo - questa Corte (Sez. 6, n. 25367 de4 09/05/2023, I., Rv. 285639 - 01) ha già ritenuto, in tema di giustizia riparativa, che la possibilità, per il giudice, di disporre ex officio l'invio delle parti ad un centro di mediazione è rimessa a una sua valutazione discrezionale, non sussistendo un obbligo in tal senso, né dovendo tale scelta essere motivata, sicché, ove non risulti attivato il percorso riparativo di cui all'art. 129-bis cod. proc. pen. o sia stato omesso l'avviso alle parti della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa previsti dall'art. 419, comma 3- bis, cod. proc. pen., non è configurabile alcuna nullità;

CLAwl, rilevato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conseguente condanna delik.ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

o Dichiara inammissibile il ricorso e condannatlé ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il P