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Ordinanza — n. 41043/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against irregular reentry sentence citing EU directive compliance and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41043/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's eight-month prison sentence for illegal reentry. The appellant's arguments were rejected as either too generic, legally unfounded regarding EU directives, or lacking standing due to prior judicial clarification. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98; Art. 707 cod. pen.; The appeal is inadmissible if grounds are generic, manifestly inadmissible under established case law regarding reentry penalties, or lacking interest due to prior judicial determinations.

Parole chiave

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illegal reentry penalty EU directive compliance inadmissible appeal procedural costs immigration law migrazione di ritorno allontanamento allontanamento in diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione impugnata, con cui Zaza Chikhladze era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs.n.
Art. 707 cod. pen.
265469 - 01); che il terzo motivo, relativo alla contestazione del reato di cui all'art. 707 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 707 cod. pen
265469 - 01); che il terzo motivo, relativo alla contestazione del reato di cui all'art. 707 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIKHLADZE ZAZA nato il 26/10/1980 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione impugnata, con cui Zaza Chikhladze era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs.n. 286/98 , commesso in Reggio Calabria il 24/08/2022; Ritenuto che il primo motivo è del tutto generico perché lamenta l'insufficienza della motivazione senza aggredire alcuno specifico punto delle puntuali e articolate argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; che il secondo motivo è manifestamente inammissibile, essendosi sul punto consolidato l'orientamento secondo il quale «in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio» (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015, Rv. 265469 - 01); che il terzo motivo, relativo alla contestazione del reato di cui all'art. 707 cod. pen., è inammissibile per difetto di interesse perché già la Corte di appello ha chiarito che su tale contestazione non vi è stata statuizione nella sentenza di primo grado e non vi è stato appello del pubblico ministero; che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha evidenziato - con considerazioni sul punto incontrastate dal ricorso - che non vi era stata compiuta dimostrazione di obiettive emergenze favorevoli, sicchè già per questo non si sarebbe potuto procedere alla loro concessione (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640-01); inoltre con pertinenti riferimenti, non contestati, ai plurimi precedenti specifici è stata fornita congrua motivazione in ordine alla determinazione della sanzione e al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre