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Ordinanza — n. 41040/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole revocation due to lack of procedural vices and logical errors in evidence assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against the Milan Supervision Tribunal's revocation of parole for Donald Palmiro Cavazzana. The appellant argued the revocation was automatic and ignored evidence of self-defense or negligent excess, while the Tribunal conducted a thorough analysis of the aggravated assault case. The court found no distortion of evidence or illogical reasoning, upholding the Tribunal's decision based on the gravity of the conduct and the absence of analogous prior offenses.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; The appeal against a supervision tribunal's revocation of parole is inadmissible if the lower court's decision is based on a logical assessment of evidence without procedural vices or irrational motivation.

Parole chiave

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parole revocation supervision tribunal procedural vices logical reasoning evidence assessment self-defense claim Cassation appeal revoca dell'aiuto d'emergenza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'affidamento nei confronti di Palmiro Donald Cavazzana; Ritenuto che con unico motivo vengono dedotti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett.
art. 52 cod. pen
271227 - 01); il provvedimento si basa su un'accurata analisi delle risultanze sull'episodio di lesioni aggravate attribuito a Cavazzana, escludendo ragionevolmente che vi fosse alcuna evidenza, diversa dalla sua rappresentazione dei fatti, di una sua reazione scriminata dall'art. 52 cod.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZANA DONALD PALMIRO nato a VIGEVANO il 17/03/1973 avverso l'ordinanza del 13/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 13 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dell'affidamento nei confronti di Palmiro Donald Cavazzana; Ritenuto che con unico motivo vengono dedotti i vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale di sorveglianza aveva revocato in maniera automatica il beneficio in conseguenza dell'episodio segnalato (aggressione ai danni di Roscigno Vincenzo con conseguenti gravi lesioni), nonostante dagli atti emergesse che l'affidato aveva agito per legittima difesa o al più per eccesso colposo, e che comunque egli non aveva precedenti per reati analoghi ed aveva tenuto sino ad allora un comportamento corretto; che tutto il materiale probatorio risulta vagliato dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); il provvedimento si basa su un'accurata analisi delle risultanze sull'episodio di lesioni aggravate attribuito a Cavazzana, escludendo ragionevolmente che vi fosse alcuna evidenza, diversa dalla sua rappresentazione dei fatti, di una sua reazione scriminata dall'art. 52 cod. pen.; il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato la particolare gravità della condotta e la sua decisività per valutare il fallimento della prova, anche in relazione alla sua capacità di gestire responsabilmente i rapporti civili e di frenare i suoi impulsi; che non vi sono quindi travisamenti delle prove né illogicità di motivazione; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de