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Ordinanza — n. 41039/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court order denying alternative detention due to social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Milan surveillance court failed to assess his personality and substituted its own judgment on social danger based on a pending conviction. The court rejected this, ruling that the lower court's assessment of recent grave criminal conduct was logical and non-contradictory, and that the Supreme Court cannot replace the trial judge's factual evaluation unless a legal defect exists.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The Supreme Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of facts or social danger for that of the court of first instance, unless the lower judgment is vitiated by a specific legal defect or contradiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
alternative detention social danger assessment Supreme Court jurisdiction surveillance court order inadmissible appeal criminal recidivism procedural defect misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLOMBINI OTTO CRISTIAN nato a GRAVEDONA ED UNITI il 12/11/1973 avverso l'ordinanza del 06/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Otto Cristian Colombini, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Petrongolo, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 6 maggio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto la sua richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione, per l'espiazione di una pena residua di quattro mesi di reclusione per reati commessi nel 2013, stante la pericolosità sociale dimostrata dalla condanna subita per fatti gravissimi commessi nel 2022, per i quali ha riportato la condanna in primo grado ad otto anni di reclusione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per avere il Tribunale respinto la richiesta senza compiere un'approfondita osservazione della sua personalità e della sua condotta complessiva, ma basandosi solo su una condanna non ancora definitiva e valutando la sussistenza e la gravità del reato ivi giudicato sostituendosi, di fatto, al giudice della cognizione, e per avere fornito una motivazione solo apparente in ordine alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione circa la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché la valutazione della attuale pericolosità sociale del ricorrente, ostativa alla concessione di qualunque misura alternativa alla detenzione, è motivata in modo logico e non contraddittorio, sulla base della condotta da lui tenuta nel 2022, e quindi in epoca recente, commettendo un reato molto grave per il quale ha già riportato condanna in primo grado, ritenuto dimostrativo di una rilevante inclinazione a delinquere, e tale da rendere impossibile la formulazione di una prognosi favorevole contro il pericolo di recidivanza, necessaria anche per concedere la Piu l detenzione domiciliare, e da imporre di escludere che egli abbia almeno avviato un percorso riabilitativo che lo induca ad astenersi dal commettere nuovi reati; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10