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Ordinanza — n. 41037/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against mandatory revocation of suspended sentences due to new prior convictions within five years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared inadmissible two separate appeals filed by Samuele Bonanno against the Milan Court of Appeal's revocation of his conditional suspensions. The appellant argued that the revocation violated procedural requirements and exceeded the five-year statutory limit for mandatory revocation based on a new conviction. The court rejected these claims, ruling that the new conviction occurred within the mandatory five-year window and that the specific procedural arguments raised were irrelevant to the mandatory nature of the revocation under Article 168 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.; Art. 167 cod. pen.; The mandatory revocation of conditional suspensions for new prior convictions within five years is legally required, rendering procedural objections regarding file acquisition or the application of Article 168, paragraph 3, inadmissible.

Parole chiave

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mandatory revocation conditional suspension prior convictions five year limit inadmissible appeal Article 168 Penal Code judicial execution revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.
Di Cicco, depositato in data 07/06/2024, deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 168 cod.
Art. 167 cod. pen.
pen., per la cui valutazione è manifestamente superflua la richiesta acquisizione delle sentenze in cui è stato concesso il beneficio, e in relazione alla quale è inapplicabile il disposto di cui all'art. 167 cod. pen., che non opera nel caso qui verificatosi, ma solo nel caso di revoca per il motivo di cui all'art.
Art. 168 comma 3 cod. pen.
Di Cicco, depositato in data 07/06/2024, deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 168 cod.
Art. 164 cod. pen.
pen., per avere il ricorrente riportato, nei cinque anni dalla definitività delle due sentenze, un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con le precedenti, supera il limite di cui all'art. 164 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
21603 del 20/02/2024, Rv.286411); ritenuto pertanto che il ricorso, con riferimento ad entrambi gli atti inviati dal ricorrente, debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendosi invece la condanna prevista dall'art. 616 cod.
art. 168 cod. pen
Di Cicco, depositato in data 07/06/2024, deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 168 cod.
art. 164 cod. pen
pen., per avere il ricorrente riportato, nei cinque anni dalla definitività delle due sentenze, un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con le precedenti, supera il limite di cui all'art. 164 cod.
art. 167 cod. pen
pen., per la cui valutazione è manifestamente superflua la richiesta acquisizione delle sentenze in cui è stato concesso il beneficio, e in relazione alla quale è inapplicabile il disposto di cui all'art. 167 cod. pen., che non opera nel caso qui verificatosi, ma solo nel caso di revoca per il motivo di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
21603 del 20/02/2024, Rv.286411); ritenuto pertanto che il ricorso, con riferimento ad entrambi gli atti inviati dal ricorrente, debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendosi invece la condanna prevista dall'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024
(Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Rv.286411); ritenuto pertanto che il ricorso, con riferimento ad entrambi gli atti inviati dal ricorrente, debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendosi invece la condanna prevista dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONANNO SAMUELE nato a BUSTO ARSIZIO il 15/06/1986 avverso l'ordinanza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Samuele Bonanno, per mezzo dei suoi difensori avv. Marco Alessandro Morabito e avv. Antonio Di Cicco, ha proposto ricorso, con due separati atti, contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Milano ha revocato la sospensione condizionale concessagli con le sentenze della Corte di appello di Milano del 22 maggio 2014, irrevocabile in data 22 settembre 2014, e del 17 settembre 2014, irrevocabile in data 10 novembre 2015, per essere stato tale beneficio soggetto a revoca obbligatoria a sensi dell'art. 168 cod. pen., stante la sopravvenuta condanna per delitti anteriormente commessi; rilevato che il ricorrente, con il ricorso redatto dall'avv.

Di Cicco, depositato in data 07/06/2024, deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 168 cod. pen., per avere il giudice dell'esecuzione revocato le sospensioni condizionali per la sopravvenienza di una condanna divenuta irrevocabile in data 18 marzo 2023, e quindi oltre il termine di cinque anni stabilito dalla legge; rilevato che il medesimo, con il ricorso redatto dall'avv. Morabito depositato in data 12/06/2024, deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 168 cod. pen., per avere il giudice dell'esecuzione revocato il beneficio senza acquisire i fascicoli dei due procedimenti penali, al fine di verificare se la sussistenza di una causa ostativa fosse nota al giudice di appello e se questi si fosse pronunciato sul punto, e per avere in ogni caso violato l'art.167 cod. pen., avendo revocato il beneficio, ai sensi dell'art. 168, comma 3, cod. pen., quando i suoi effetti si erano consolidati, essendo trascorso il tempo necessario per il verificarsi dell'effetto estintivo del reato, con riferimento alla data di emissione dell'ordinanza da parte del giudice dell'esecuzione; con una memoria successiva, inoltre, l'avv.

Morabito ha ribadito i predetti motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso redatto dall'avv. Di Cicco sia inammissibile perché manifestamente infondato, essendo la revoca delle due sospensioni condizionali concesse nel 2014 legittima e obbligatoria, sussistendo la causa di revoca stabilita dall'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., per avere il ricorrente riportato, nei cinque anni dalla definitività delle due sentenze, un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata con le precedenti, supera il limite di cui all'art. 164 cod. pen., cioè la sentenza emessa in data 04 giugno 2018 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 31 maggio 2019, essendo palesemente errata l'indicazione, quale pronuncia che determina l'obbligatorietà della revoca del beneficio, della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 02 novembre 2022, divenuta irrevocabile in data 18 marzo 2023; ritenuto che il ricorso predisposto dall'avv.

Morabito sia inammissibile, in entrambi i suoi motivi, in quanto deduce, sotto vari aspetti, l'inosservanza del disposto di cui agli artt. 168, comma 3, cod. pen, e 167 cod. pen, mentre la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata si fonda esclusivamente, ed esplicitamente, sull'ipotesi di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., per la cui valutazione è manifestamente superflua la richiesta acquisizione delle sentenze in cui è stato concesso il beneficio, e in relazione alla quale è inapplicabile il disposto di cui all'art. 167 cod. pen., che non opera nel caso qui verificatosi, ma solo nel caso di revoca per il motivo di cui all'art. 168, comma 3, cod. pen. (Sez. 1, n. 21603 del 20/02/2024, Rv.286411); ritenuto pertanto che il ricorso, con riferimento ad entrambi gli atti inviati dal ricorrente, debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, escludendosi invece la condanna prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., per la particolarità della vicenda e l'erroneità dell'indicazione contenuta nell'ordinanza impugnata;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso