Appeal dismissed due to withdrawal; court ruled appeal inadmissible as interest in alternative measures had lapsed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request, citing the loss of interest following a new hearing on alternative measures. The defense argued that the suspension of home detention was no longer necessary after the tribunal scheduled a fresh hearing. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.p.: When an appellant withdraws a supervision appeal after a new hearing is scheduled for alternative measures, the appeal is inadmissible due to the loss of interest, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VUONO VITTORIO nato a COSENZA il 29/06/1985 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro confermava il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro di sospensione cautelativa della misura degli arresti domiciliari esecutivi nei confronti di Vittorio De Vuono e disponeva che l'espiazione della pena proseguisse in regime di detenzione carceraria. Rilevato che il difensore di Vittorio De Vuono, munito di procura speciale, ha depositato in data 17/07/2024 atto di rinuncia al ricorso, motivato dal venir meno dell'interesse in seguito alla fissazione di nuova udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per decidere sulla richiesta delle misure alternative alla detenzione,(4'gNIA e415,C4 0 roigA n/IMP(A41-1 rnrro f1ic4uPtfifg lotivude na4 ago f)„,,,g ewilLi-rich (2 &o Ritenuto, pertanto, che fl ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobr