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Ordinanza — n. 41029/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for carrying a glass-breaker hammer without justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kalech Belhassen inadmissible, upholding his conviction for carrying a glass-breaker hammer without justification. The appellant argued that the lower court failed to recognize the 'minority of circumstances' and incorrectly denied the exclusion of punishability due to the act's particular triviality. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that the recognition of minor circumstances precludes the exclusion of punishability, and affirmed that the trial judge's factual assessment regarding the defendant's negative personality and lack of repentance was non-appealable.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, I. n. 110/75; Art. 131-bis cod. pen.: The failure to recognize the circumstance of minority of circumstances precludes the declaration of exclusion of punishability for particular triviality, as a fact deemed not minor cannot simultaneously be considered particularly trivial.

Parole chiave

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carrying weapon without justification minority of circumstances exclusion of punishability particular triviality inadmissible appeal factual assessment negative personality circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1970
Considerato che Belhassen Kalech (CUI 049IE0U) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I.
Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno -«il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno -«il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia
Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh
275242, citata), essendosi altresì precisato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALECH BELHASSEN (CUI 049IEOU) nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Belhassen Kalech (CUI 049IE0U) ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110/75, relativamente al porto, senza giustificato motivo, di un martelletto rompivetro e deduce tre motivi; ritenuto il primo, con il quale censura il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1970, non consentito siccome generico e riproduttivo di analogo motivo di appello, adeguatamente vagliato da parte della Corte territoriale che, sul punto, ha valorizzato le dimensioni dell'arma impropria, le modalità e circostanze di commissione del fatto, infine la personalità negativa del reo, gravato da precedenti giudiziari e di polizia (si veda sul punto Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242); rilevato che è inammissibile, siccome manifestamente infondato, il secondo motivo, con il quale è censurato il percorso argomentativo del Giudice di appello in punto di diniego della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, poiché la censura si pone in evidente contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui - con riferimento al rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del danno -«il mancato riconoscimento della predetta circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242, citata), essendosi altresì precisato che «se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925); ritenuta la doglianza concernente l'asserito immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche non consentita, siccome a-specifica; ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899), osserva il Collegio come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili e, segnatamente, i numerosi precedenti penali e di polizia, oltre all'assenza di condotte evidenzianti resipiscenza; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna de 4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigl