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Ordinanza — n. 41028/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere repetition of lower court's reasoning on psychological element.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41028/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Perugia Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. The appellant argued the lower court erred in assessing the psychological element of the crime and failed to prove her knowledge of the foreign worker's status. The court rejected this, ruling the appeal merely reiterated the appellate court's well-motivated findings regarding her business ownership and generic justifications.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates the grounds of the appealed judgment without presenting new arguments or evidence that could alter the outcome.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative argument psychological element foreign worker employment Cassation procedure infrazioni alla legge sugli stranieri amministrazione infedele qualificata rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
217266 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
217266 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEDETTI ANTONELLA nata FOLIGNO il 18/06/1974 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 16 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Perugia ha rideterminato la pena inflitta ad Antonella Benedetti in quattro mesi di reclusione ed € 3.500,00 di multa per avere, in qualità di titolare di azienda agricola, occupato al lavoro un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno; Ritenuto che il primo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione e l'erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova in ordine all'elemento psicologico del reato, non essendo stato dimostrato che l'imputata fosse a conoscenza della situazione del cittadino straniero; che la censura è manifestamente inammissibile perché meramente reiterativa di un motivo di appello e di merito, sul quale la Corte di appello ha ampiamento motivato traendo la prova della consapevolezza dell'imputata dal fatto che la stessa era titolare dell'azienda, di ridottissime dimensioni, che assunto il lavoratore, sottolineando che in tale qualità era tenuta a verificare la regolarità del suo soggiorno in Italia ed era nelle condizioni di farlo e che le sue giustificazioni erano state del tutto generiche e correlate a non provate informazioni ricevute da soggetti non meglio identificati; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che l'inammissibilità del ricorso preclude la valutazione dell'istanza di dichiarare l'intervenuta prescrizione in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata (in ordine all'irrilevanza della prescrizione maturata in tempo successivo alla sentenza impugnata, anche se la causa di estinzione è dedotta, cfr.

Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così - .iS0 il 10 ottobre 2024 Il • si. Iie E I) OSIT \TA IN CANCELLF:íl ,IA 07