Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 41026/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41026/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41026/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMELIO ALBERTO nato a CANOSA DI PUGLIA il 19/09/1978 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 26 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza che aveva ritenuto Alberto D'Ameno responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione; Ritenuto che con unico motivo si lamenta l'omessa motivazione sul profilo della mancata rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato dopo le interruzioni dell'applicazione della misura di prevenzione, ma che tale motivo è inammissibile perché la relativa censura è meramente reiterativa di quella proposta con l'appello ed è stata già respinta perché la difesa non ha indicato i provvedimento dai quali sarebbe derivata la detenzione dell'imputato, causa della sospensione per oltre due anni; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila .euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41026/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione; Ritenuto che con unico motivo si lamenta l'omessa motivazione sul profilo della mancata rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato dopo le interruzioni dell'applicazione della misura di prevenzione, ma che tale motivo è inammissibile perché la relativa censura è meramente reiterativa di quella proposta con l'appello ed è stata già respinta perché la difesa non ha indicato i provvedimento dai quali sarebbe derivata la detenzione dell'imputato, causa della sospensione per oltre due anni; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila .euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
proroga della carcerazione di sicurezza legittimità della carcerazione preventiva misura cautelare misura di contenzione misura di sicurezza penale motivo della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila .euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMELIO ALBERTO nato a CANOSA DI PUGLIA il 19/09/1978 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TON

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 26 gennaio 2024, con la quale la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza che aveva ritenuto Alberto D'Ameno responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione; Ritenuto che con unico motivo si lamenta l'omessa motivazione sul profilo della mancata rivalutazione dell'attualità della pericolosità sociale dell'imputato dopo le interruzioni dell'applicazione della misura di prevenzione, ma che tale motivo è inammissibile perché la relativa censura è meramente reiterativa di quella proposta con l'appello ed è stata già respinta perché la difesa non ha indicato i provvedimento dai quali sarebbe derivata la detenzione dell'imputato, causa della sospensione per oltre due anni; che la motivazione appare congrua e rispettosa delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila .euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il