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Ordinanza — n. 41024/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41024/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ORAZIO nato a MASSAFRA il 29/08/1980 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Orazio Abbruzzese ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denuncia sarebbe stato trascurato il favorevole parere dell'Uepe e, conseguentemente, negato l'accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame tutti gli elementi a disposizione, senza sottacere quanto segnalato dalla relazione dell'Uepe e, tuttavia, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, non li ha ritenuti di pregnanza tale da giustificare l'ammissione alla misura alternativa, valorizzando la commissione di delitti di natura omogenea a quello in esecuzione, la consumazione di ben sei reati nel breve volgere di un triennio, una recente denuncia dell'aprile del 2023, la commissione di un reato di cui all'art. 337 cod. pen. successivamente al deposito dell'istanza, infine l'assenza di una reale rivisitazione critica rispetto al reato commesso; considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - ad un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenuta successiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 41024/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; Considerato che Orazio Abbruzzese ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denuncia sarebbe stato trascurato il favorevole parere dell'Uepe e, conseguentemente, negato l'accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame tutti gli elementi a disposizione, senza sottacere quanto segnalato dalla relazione dell'Uepe e, tuttavia, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, non li ha ritenuti di pregnanza tale da giustificare l'ammissione alla misura alternativa, valorizzando la commissione di delitti di natura omogenea a quello in esecuzione, la consumazione di ben sei reati nel breve volgere di un triennio, una recente denuncia dell'aprile del 2023, la commissione di un reato di cui all'art. 337 cod. pen. successivamente al deposito dell'istanza, infine l'assenza di una reale rivisitazione critica rispetto al reato commesso; considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - ad un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenuta successiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione in materia penale misura sostitutiva della detenzione allegazioni di persecuzione contraddittorie altri capi d'accusa atti impugnabili riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ORAZIO nato a MASSAFRA il 29/08/1980 avverso l'ordinanza del 08/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Orazio Abbruzzese ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione a pene concorrenti in corso di espiazione in regime carcerario e, con l'unico motivo, denuncia sarebbe stato trascurato il favorevole parere dell'Uepe e, conseguentemente, negato l'accesso al beneficio previa formulazione di un ingiustificato giudizio prognostico sfavorevole circa il pericolo di reiterazione di reati; ribadito che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l'idoneità di quest'ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01) e che nel caso dell'affidamento in prova, il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01); rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame tutti gli elementi a disposizione, senza sottacere quanto segnalato dalla relazione dell'Uepe e, tuttavia, con motivazione non lacunosa ed esente da profili di illogicità, non li ha ritenuti di pregnanza tale da giustificare l'ammissione alla misura alternativa, valorizzando la commissione di delitti di natura omogenea a quello in esecuzione, la consumazione di ben sei reati nel breve volgere di un triennio, una recente denuncia dell'aprile del 2023, la commissione di un reato di cui all'art. 337 cod. pen. successivamente al deposito dell'istanza, infine l'assenza di una reale rivisitazione critica rispetto al reato commesso; considerato che, pertanto, il Giudice non ha affatto ancorato il diniego alla mancata prova del ravvedimento, non avendo fatto coincidere con quest'ultimo l'indice di risocializzazione richiesto dall'art. 47 Ord. pen., né ha dato rilievo ostativo decisivo alla gravità dei fatti commessi; piuttosto, come è corretto, ha correlato anche a questo elemento l'evoluzione trattamentale del condannato e, senza trascurare alcuno degli aspetti rilevanti, è giunto - con valutazione discrezionale finale, insindacabile in questa sede - ad un giudizio prognostico sfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, valorizzando l'avvenuta successiva commissione da parte del condannato di ulteriori reati;

Rilevato che, a tale motivazione né illegittima, né mancante o contraddittoria - il ricorrente non contrappone alcun argomento capace realmente d'infirmarne la tenuta, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i