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Ordinanza — n. 41023/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to appoint a defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41023/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Seccia's appeal inadmissible because he filed the petition personally without a defense lawyer. Although the Tribunal of Surveillance had previously rejected his request for home detention, the procedural defect lay in the manner of filing the cassation request. The court ruled that under the relevant criminal procedure code, such appeals must be signed by a registered defense attorney to avoid dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation against any judicial decision, including precautionary measures, cannot be filed personally by the party but must be signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court, under penalty of inadmissibility.

Parole chiave

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lack of standing personal filing defense attorney requirement cassation appeal criminal procedure code inadmissibility procedural defect asilo di cittadino srilankese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47-ter Ord.pen.
Con decreto emesso in data 22 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata da Luigi Seccia, trattandosi di istituto non concedibile anche per il superamento del limite di pena di cui all'art. 47-ter Ord.pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law n. 103/2017
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
103/2017 è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
103/2017 è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA LUIGI nato a CERIGNOLA il 14/07/1967 avverso il decreto del 22/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI Ldato avviso alle parti; -\ udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 22 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della detenzione domiciliare avanzata da Luigi Seccia, trattandosi di istituto non concedibile anche per il superamento del limite di pena di cui all'art. 47-ter Ord.pen.

2. Avverso il decreto ha proposto impugnazione Luigi Seccia, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso l'ufficio matricola del carcere.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, in violazione dell'art. 613 cod. proc. peri. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa introdotta dalla legge n. 103/2017 è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il