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Ordinanza — n. 41022/2024 — snpen Generato dall'IA

Court converts appeal to protest and remands case to Surveillance Court for decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation converted the appellant's appeal into a formal protest and ordered the transmission of files to the Sassari Surveillance Court. The appellant argued that the lower court's refusal to accept the appeal directly violated procedural rules regarding inadmissibility. The court ruled that since the Surveillance Judge had not declared the original protest inadmissible ex officio, the appeal must be treated as a full protest and remanded for review.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, ord. pen.; Art. 666, c.p.p.; Art. 568, c.p.p.: When a Surveillance Judge has not ruled ex officio on the inadmissibility of a protest, an appeal filed against their decision must be converted into a protest and remanded to the competent Surveillance Court for further examination.

Parole chiave

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procedural conversion surveillance appeal inadmissibility ruling remand to court protest mechanism motivi di cassazione istanza di revisione penale ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, ord. pen.
applicabile nel caso di specie, dovendo il reclamo essere in toto assimilato ad un mezzo di impugnazione, deve, pertanto, essere disposta la conversione del ricorso in reclamo con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari, competente a decidere ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, ord.
Art. 666, comma 2, c.p.p.
Art. 568, comma 5, c.p.p.
In ossequio al disposto dell'art. 568, comma quinto, c.p.p.
Art. 35 bis, comma 4, ord. pen.
applicabile nel caso di specie, dovendo il reclamo essere in toto assimilato ad un mezzo di impugnazione, deve, pertanto, essere disposta la conversione del ricorso in reclamo con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari, competente a decidere ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, ord.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIZZA DANIELE nato a CATANIA il 23/08/1977 avverso l'ordinanza del 01/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Daniele Nizza il 11 marzo 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto. Il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso ai sensi degli artt. 35 bis e 69, comma 6, ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza di Sassari e avverso tale decisione è ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza entro quindici giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell'avviso di deposito, Vani«wh b•, (00 Osserva il Collegio che tale impugnazione può essere pertanto presentata personalmente e che, non avendo il Magistrato di sorveglianza pronunciato l'inammissibilità de plano dell'originario reclamo, non è applicabile l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., contrariamente a quanto affermato nel provvedimento del presidente del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 31/03/2024, che lo aveva trasmesso al Magistrato di sorveglianza Sassari per l'ulteriore inoltro alla Corte di Cassazione.

In ossequio al disposto dell'art. 568, comma quinto, c.p.p. applicabile nel caso di specie, dovendo il reclamo essere in toto assimilato ad un mezzo di impugnazione, deve, pertanto, essere disposta la conversione del ricorso in reclamo con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari, competente a decidere ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4, ord. pen., per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 35 bis ord. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Sassari. Così deciso