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Ordinanza — n. 41016/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 41016/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 147 cod.pen. o 47-ter Ord.pen, presentata da Santo Maesano. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Santo Maesano, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso l'ufficio matricola del carcere.

Regesto Legislator

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artt. 147 cod.pen, art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 41016/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute legittimazione a ricorrere diritti della difesa necessità di cure mediche allontanamento nonostante motivi di salute nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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artt. 147 cod.pen
Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 147 cod.pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAESANO SANTO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 14/10/1958 avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; I, udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 29 aprile 2024 il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la richiesta di differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 147 cod.pen. o 47-ter Ord.pen, presentata da Santo Maesano.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto impugnazione Santo Maesano, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente e depositata presso l'ufficio matricola del carcere.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione».

La contestuale nomina di un difensore, riservando a questi la presentazione di ulteriori e autonomi motivi, è palesemente irrilevante, essendo in ogni caso inammissibile il ricorso redatto personalmente.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 Il