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Ordinanza — n. 41013/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments regarding criminal continuity criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41013/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific arguments addressing the trial court's reasoning on criminal continuity. The appellant argued that the lower court ignored established criteria for identifying a single criminal design, but the Court found the appeal generic and unrelated to the specific factual findings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for the frivolity of the challenge.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal against a ruling denying the recognition of criminal continuity is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the factual and legal grounds upon which the lower court based its decision.

Parole chiave

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criminal continuity inadmissible appeal generic arguments execution phase frivolous litigation infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Considerato che Michele Di Bartolomeo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Art. 111 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 671 cod. proc. pen
pen., in ossequio al principio secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, P.
Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARTOLOMEO MICHELE nato a CAMPOBASSO il 18/10/1994 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Michele Di Bartolomeo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione; considerato altresì che con un unico, articolato motivo di ricorso deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell'unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie, atteso l'obiettivo perseguito dal ricorrente, ossia quello di imporsi con la violenza, nel quale sarebbe possibile individuare quell'unico elemento anti doveroso iniziale che lo ha portato a delinquere; ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico e non correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01); rilevato che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, che i reati erano di natura eterogenea (rapine, estorsioni, lesioni), eseguiti con modalità e in luoghi differenti, infine distanti tra loro e che, in assenza di specifiche allegazioni della difesa, gli stessi dovevano essere ascritti a una generica tendenza del ricorrente a porre in essere reati; rilevato altresì che il Giudice di esecuzione si è fatto carico di rendere adeguata motivazione con riferimento ai reati maturati in un contesto di prossimità temporale rispetto a quelli già ritenuti unificati ex art. 81 cod. pen., in ossequio al principio secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903); ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni, con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre