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Ordinanza — n. 41011/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as merits arguments must use ordinary appeal or revision request, not execution appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant sought to revoke a final conviction based on factual and legal errors regarding the crime's definition. The defense argued the charge of illegal possession of drugs did not match the described facts, but the court noted these issues belong to the merits. Consequently, the court ruled that such arguments require ordinary appeals or the extraordinary revision procedure, not an execution appeal, resulting in the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 648bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Arguments challenging the compatibility of a criminal charge with the facts, or alleging errors in fact and law regarding conviction, must be raised through ordinary appeals or the revision procedure, not via execution appeals.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility revision procedure requirements merits vs execution appeal drug possession charge final conviction revocation revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648bis cod. pen.
110/75; Letta la memoria depositata in data 08/08/2024 dal difensore di Antonio Finis; Ritenuto che, come si ricava testualmente dagli atti difensivi, con un unico articolato motivo è richiesta la revoca della sentenza in ragione dell'incompatibilità del titolo di reato di cui all'art. 648bis cod.
Art. 582 cod. pen.
Art. 337 cod. pen.
Art. 4 I.n. 110/75
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
art. 648bis cod. pen
110/75; Letta la memoria depositata in data 08/08/2024 dal difensore di Antonio Finis; Ritenuto che, come si ricava testualmente dagli atti difensivi, con un unico articolato motivo è richiesta la revoca della sentenza in ragione dell'incompatibilità del titolo di reato di cui all'art. 648bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINIS ANTONIO nato a PLACANICA il 28/08/1971 avverso l'ordinanza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 5 giugno 2024, con la quale il Tribunale di Noia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revoca della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Noia il 22/04/2021, irrevocabile dal 14/03/2023, a carico di Antonio Finis per i reati di cui agli artt. 648bis, 582, 337 cod. pen. e 4 I.n. 110/75; Letta la memoria depositata in data 08/08/2024 dal difensore di Antonio Finis; Ritenuto che, come si ricava testualmente dagli atti difensivi, con un unico articolato motivo è richiesta la revoca della sentenza in ragione dell'incompatibilità del titolo di reato di cui all'art. 648bis cod. pen. con i fatti descritti nella motivazione, eccependo errori in fatto e in diritto che riguardano l'accertamento della colpevolezza dell'imputato e sostenendo la sua assoluta estraneità alla vicenda criminosa; che tali deduzioni attengono al merito e dovevano pertanto essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione o, a seguito dell'irrevocabilità della decisione, con il mezzo straordinario dell'istanza di revisione;

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec• o il 10 ottobre 2024. D E POSITATA IN CANCELLER A i\ O 7 NOV 202