Ordinanza — n. 41010/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHEGIANI MARCO nato a STIMIGLIANO il 13/02/1976 avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di RIETI(3crf.22NA—___S61271ni 2--__Wgfi, udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; Esaminato il ricorso per cassazione proposto da Marco Marchegiani, avverso la sentenza in data 09/11/2023, con la quale il Tribunale di Rieti in composizione monocratica lo ha ritenuto responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di € 200,00 di ammenda; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Roberto Baldi, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cessazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Roberto Baldi, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone la declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen., da emettersi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 41010/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHEGIANI MARCO nato a STIMIGLIANO il 13/02/1976 avverso la sentenza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di RIETI(3crf.22NA—___S61271ni 2--__Wgfi, udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso per cassazione proposto da Marco Marchegiani, avverso la sentenza in data 09/11/2023, con la quale il Tribunale di Rieti in composizione monocratica lo ha ritenuto responsabile del reato ascrittogli e lo ha condannato alla pena di € 200,00 di ammenda; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. Roberto Baldi, che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non era abilitata al patrocinio davanti alla Corte di cessazione. Ritenuto che il ricorso proposto dall'avv. Roberto Baldi, risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone la declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen., da emettersi de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen.;
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre