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Ordinanza — n. 41008/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mandatory defense representation required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41008/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted party. The law requires all such appeals to be signed by a registered defense attorney, a rule that applies to cases occurring after August 3, 2017. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the convicted party are inadmissible and must be signed by a registered defense attorney.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing mandatory defense Cassazione procedure convicted party rights procedura di rivendicazione nel pignoramento prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Haithem El 1ittjI 6 giugno 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto e correttamente riqualificata quale reclamo ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAYATI HAITHEM nato il 19/07/1986 avverso l'ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTOnt§:tineguisrGIZMIti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Haithem El 1ittjI 6 giugno 2024 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto e correttamente riqualificata quale reclamo ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci